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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 2006 al 12 marzo 2006. 662 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: A decorrere dal 1° gennaio 2006, i termini per la copertura dei costi di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono prorogati alle condizioni e secondo le modalita' stabilite dal presente articolo, al fine di stabilizzare e ridurre le tariffe elettriche. Il Gestore del sistema elettrico S.p.a., in conformita' agli indirizzi stabiliti dal Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, puo' cedere, a condizioni di mercato, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, i diritti di credito corrispondenti alle differenze tra costi e ricavi di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. In caso di insolvenza di qualsiasi soggetto cui siano attribuite funzioni di esazione delle prestazioni imposte destinate al pagamento dei crediti di cui al comma 2, il diritto del Gestore del sistema elettrico S.p.a. ovvero dei relativi aventi causa e' assistito da privilegio su tutti i beni del soggetto insolvente, con prevalenza sui titoli di prelazione di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. All'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "oneri di sistema" sono inserite le seguenti: "dovuti dall'insieme degli utenti finali e raccolti dai soggetti a cio' abilitati ai sensi delle disposizioni in materia adottate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas". Le cessioni di cui al comma 2 sono opponibili ai competenti organi della procedura in caso di insolvenza del Gestore del sistema elettrico S.p.a. e i relativi contratti non possono essere sciolti. I costi finanziari connessi alle operazioni di cui al comma 2 sono compresi tra i costi di acquisto dell'energia, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, tenuto conto delle operazioni poste in essere dal Gestore del sistema elettrico S.p.a. ai sensi del presente articolo, stabilisce la durata della proroga di cui al comma 1 e adotta ogni altro opportuno provvedimento finalizzato a garantire le risorse necessarie a soddisfare i diritti dei soggetti creditori, anche prevedendo la segmentazione della componente tariffaria attualmente destinata alla copertura dei medesimi costi. Il Gestore del sistema elettrico S.p.a. puo' versare a tutti o parte degli aventi diritto, in via anticipata, tutto o parte dell'importo che e' tenuto a riconoscere ai sensi dell'articolo 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nel caso in cui gli importi anticipati debbano essere restituiti, in tutto o in parte, per accertata carenza di titolo ovvero per mancata produzione, la documentazione comprovante i predetti versamenti costituisce titolo esecutivo per la restituzione delle somme versate e il diritto alla restituzione al Gestore del sistema elettrico S.p.a. e' assistito da privilegio che prevale sui titoli di prelazione di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In caso di insolvenza dei medesimi soggetti che abbiano ricevuto versamenti anticipati e di continuazione della attivita' di impresa, i relativi contratti non possono essere sciolti dai competenti organi della procedura. Per l'anno 2006, il termine per la presentazione delle domande di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 agosto 1995, n. 434, e' prorogato al 15 aprile 2006. Al fine di assicurare, per l'anno 2006, la realizzazione degli interventi di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, intendendosi applicabile l'ammontare degli interventi nella misura massima del 70 per cento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 9 MARZO 2006, N. 80

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2006-01-10;4~art20 · fonte del testo

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