All'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono soppresse le parole da "con la costituzione" fino alla fine del periodo. (( All'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. La mancata o parziale attivazione dei percorsi previsti dalla programmazione triennale comporta la revoca e la redistribuzione delle risorse stanziate sul fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione previsti dalle linee guida di cui al comma 2 del presente articolo". Al fine di promuovere l'esperienza lavorativa diretta degli studenti durante la formazione post-secondaria, le universita', con esclusione di quelle telematiche, possono stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese per realizzare progetti formativi congiunti i quali prevedano che lo studente, nell'ambito del proprio curriculum di studi, svolga un adeguato periodo di formazione presso le aziende sulla base di un contratto di apprendistato. All'attuazione del presente comma le universita' provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-quater. Le convenzioni di cui al comma 1-ter stabiliscono i corsi di studio interessati, le procedure di individuazione degli studenti in apprendistato e dei tutori, le modalita' di verifica delle conoscenze acquisite durante il periodo di apprendistato e il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente entro il massimo di sessanta, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni)) ((2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica))

Testo vigente dal 12 novembre 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 novembre 2013

Confronto con la versione in vigore dal 12 settembre 2013 al 12 novembre 2013. 16 parole tolte, 278 parole aggiunte.

… 35, sono soppresse le parole da "con la costituzione" fino alla fine del periodo. tolto: Dal presente articolo non possono derivare aggiunto: All'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. La mancata o parziale attivazione dei percorsi previsti dalla programmazione triennale comporta la revoca e la redistribuzione delle risorse stanziate sul fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione previsti dalle linee guida di cui al comma 2 del presente articolo". Al fine di promuovere l'esperienza lavorativa diretta degli studenti durante la formazione post-secondaria, le universita', con esclusione di quelle telematiche, possono stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese per realizzare progetti formativi congiunti i quali prevedano che lo studente, nell'ambito del proprio curriculum di studi, svolga un adeguato periodo di formazione presso le aziende sulla base di un contratto di apprendistato. All'attuazione del presente comma le universita' provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tolto: inerenti alla costituzione o al funzionamento degli istituti tecnici superiori.aggiunto: . 1-quater. Le convenzioni di cui al comma 1-ter stabiliscono i corsi di studio interessati, le procedure di individuazione degli studenti in apprendistato e dei tutori, le modalita' di verifica delle conoscenze acquisite durante il periodo di apprendistato e il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente entro il massimo di sessanta, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-09-12;104~art14 · fonte del testo

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