Art. 12 — Dimensionamento delle istituzioni scolastiche
Al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici, all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 5 la parola "Alle" e' sostituita da "Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle";
- b)al comma 5-bis le parole "A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013" sono sostituite dalle parole "Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014"; ((1-bis. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena, i criteri di cui al comma 5-ter dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, nonche' ogni azione di dimensionamento sono adottati previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38)) Dall'attuazione del comma 1 ((non devono derivare)) nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 8 NOVEMBRE 2013, N. 128)).
Testo vigente dal 12 novembre 2013
