Art. 6 — Aliquote di accisa per i carburanti agricoli
Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa previste al n. 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale. Il trattamento fiscale previsto al comma 1 si applica anche ai prodotti giacenti alla stessa data in quantita' superiori a 3000 chilogrammi presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per uso agricolo. Gli esercenti i depositi di cui al comma 2, per ottenere il rimborso di quanto spettante, presentano, entro sessanta giorni dal 3 ottobre 2000, apposita istanza, contenente anche la dichiarazione delle giacenze possedute alla predetta data, agli uffici tecnici di finanza competenti per territorio; il rimborso spettante e' concesso mediante accredito ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Testo vigente dal 2 ottobre 2000
