Art. 3 — Oli emulsionati
Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa degli oli emulsionati previsti dall'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stabilite nelle seguenti misure:
- a)emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 513.693 per mille litri;
- b)emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 513.693 per mille litri;
- c)emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi; con olio combustibile BTZ: lire 96.154 per mille chilogrammi;
- d)emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi; con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi.
Testo vigente dal 2 ottobre 2000
