Art. 7 — Disposizioni finalizzate all'incremento delle entrate dei giochi
Il Ministro delle finanze pubblica, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i bandi per le concessioni dell'esercizio delle lotterie istantanee, di quelle tradizionali e dei nuovi giochi introdotti sino alla medesima data. Non sono assimilabili alle carte valori i biglietti o qualsiasi altro strumento cartolare rilasciati a coloro che partecipano alle lotterie o ai giochi suindicati.
Testo vigente dal 2 ottobre 2000
