Misure in materia di copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilita' All'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «dell'articolo 168-bis del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonche' in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689,». Agli oneri ((derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,)) pari a euro 43.650 per l'anno 2024 e a euro 523.800 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Testo vigente dal 25 gennaio 2025
