Art. 10-bis — Modifica all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354
All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite attivita' di lavoro, autonomo o dipendente, puo' essere ammesso, in sostituzione, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attivita' di pubblica utilita', senza remunerazione, nelle forme e con le modalita' di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, in quanto compatibili, nell'ambito di piani di attivita' predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno, di concerto tra gli enti interessati, le direzioni penitenziarie e gli uffici per l'esecuzione penale esterna e comunicati al presidente del tribunale di sorveglianza territorialmente competente". 2. Alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come integrato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124. Restano fermi gli interventi gia' finanziati a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo
Testo vigente dal 10 agosto 2024
