Art. 8 — Interventi urgenti per il potenziamento digitale dell'amministrazione della giustizia
Al fine di assicurare la prosecuzione e il potenziamento del processo di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, garantire la continuita' dei servizi di connettivita' e innalzare i livelli di sicurezza delle infrastrutture digitali e dei sistemi informativi, e' autorizzata la spesa di euro 6.500.000 per l'anno 2026, di euro 17.500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034. Per la manutenzione e l'assistenza specialistica e' autorizzata la spesa di euro 12.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede:
- a)quanto a euro 6.500.000 per l'anno 2026 e a euro 17.500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
- b)quanto a euro 12.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Testo vigente dal 12 giugno 2026
