Termine per l'esercizio dell'azione di responsabilita' professionale nei confronti del notaio Fermo il termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dalla data di conoscibilita' del danno, l'azione di responsabilita' professionale nei confronti del notaio non puo' comunque essere esercitata decorsi quindici anni dalla data di compimento della prestazione. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se il contratto d'opera professionale e' stato stipulato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purche' la prestazione sia compiuta posteriormente.

Testo vigente dal 12 giugno 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-06-12;100~art9 · fonte del testo

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