Art. 1-bis — Misure urgenti per garantire la continuità dei servizi giudiziari presso gli uffici giudiziari di Bolzano
((Al fine di assicurare la continuita' dell'esercizio della funzione giurisdizionale e dello svolgimento dei servizi amministrativi presso gli uffici giudiziari di Bolzano a seguito del crollo parziale dell'immobile in cui hanno sede i medesimi uffici nonche' la piena ripresa dell'attivita' giudiziaria alla scadenza del periodo di cui all'articolo 1, e' autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2026 per il ripristino delle infrastrutture di rete e di sicurezza informatica, l'acquisizione di postazioni di lavoro fisiche e virtuali, l'installazione di sistemi di multivideoconferenza, i servizi professionali specialistici e l'allestimento tecnologico delle sedi temporanee.)) ((In ragione della situazione di eccezionale urgenza, il Ministero della giustizia puo' procedere all'acquisizione dei beni e dei servizi occorrenti per le finalita' di cui al comma 1 mediante le procedure in caso di somma urgenza previste dall'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche in relazione agli interventi avviati a decorrere dal 16 luglio 2026.)) ((Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)).
Testo vigente dal 20 settembre 2026
