Al fine di salvaguardare la funzionalita' degli uffici giudiziari e garantire un ordinato e graduale processo di conferimento, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, degli incarichi direttivi e semidirettivi che si renderanno vacanti negli anni 2015 e 2016, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre 2016 per i magistrati ordinari che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre 2015 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo fra lo stesso 31 dicembre 2015 ed il 30 dicembre 2016. Per gli altri magistrati ordinari che abbiano compiuto almeno il settantaduesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre 2015, resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014. ((1-bis. In considerazione della particolare situazione di organico della magistratura contabile e al fine di salvaguardare, in fase transitoria, la funzionalita' degli uffici per il regolare svolgimento dell'attivita' di controllo e giurisdizionale, i trattenimenti in servizio dei magistrati della Corte dei conti sono fatti salvi fino al completamento della procedura di reclutamento in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso fino al 30 giugno 2016))

Testo vigente dal 21 agosto 2015

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 290/2016

    Questione infondata
    21 dicembre 2016

    Deve escludersi - in ragione della palese inapplicabilità nel giudizio a quo dello ius superveniens - la restituzione al rimettente TAR Marche degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 90 del 2014 (come convertito dalla legge n. 114 del 2014) e dell'art. 18, comma 1, del d.l. n. 83 del 2015 (come convertito dalla legge n. 132 del 2015), nella parte in cui escludono gli avvocati dello Stato dal beneficio del trattenimento in servizio in via transitoria riconosciuto ai magistrati (rispettivamente fino al 31 dicembre 2015 e fino al 31 dicembre 2016). Il sopravvenuto d.l. n. 168 del 2016, come convertito dalla legge n. 197 del 2016) - che, fra l'altro, consente, il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2017 per gli avvocati dello Stato che non abbiano compiuto settanta anni al 31 dicembre 2016 e si trovino in posizione equivalente ai magistrati "che ricoprono funzioni apicali, direttive superiori o direttive presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura generale" - non è applicabile nel giudizio a quo , in cui è impugnato un provvedimento anteriore all'entrata in vigore del suddetto d.l. e riguardante un avvocato dello Stato che al 31 dicembre 2016 aveva superato il settantesimo anno di età. Ai fini della rilevanza della questione incidentale sollevata da giudici amministrativi, la valutazione della legittimità del provvedimento impugnato nel giudizio a quo deve essere compiuta con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione . ( Precedente citato: sentenza n. 49 del 2016 ).

    Art. 18 Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2015

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 2015 al 21 agosto 2015. 73 parole aggiunte.

… servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014. aggiunto: 1-bis. In considerazione della particolare situazione di organico della magistratura contabile e al fine di salvaguardare, in fase transitoria, la funzionalita' degli uffici per il regolare svolgimento dell'attivita' di controllo e giurisdizionale, i trattenimenti in servizio dei magistrati della Corte dei conti sono fatti salvi fino al completamento della procedura di reclutamento in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso fino al 30 giugno 2016

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2015-06-27;83~art18 · fonte del testo

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