Art. 37 — Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico

Al decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, dopo l'articolo 7-bis e' inserito il seguente: «Art. 7-ter (Misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e sentito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l'adozione di misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico, in situazioni di crisi o di emergenza a fronte di minacce che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e non siano fronteggiabili solo con azioni di resilienza, anche in attuazione di obblighi assunti a livello internazionale. Le disposizioni di cui al primo periodo prevedono la cooperazione del Ministero della difesa e il ricorso alle garanzie funzionali di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 disciplinano il procedimento di autorizzazione, le caratteristiche e i contenuti generali delle misure che possono essere autorizzate in rapporto al rischio per gli interessi nazionali coinvolti, secondo criteri di necessita' e proporzionalita'. L'autorizzazione e' disposta sulla base di una valutazione volta ad escludere, alla luce delle piu' aggiornate cognizioni informatiche, fatti salvi i fattori imprevisti e imprevedibili, la lesione degli interessi di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124. 3. Le misure di contrasto in ambito cibernetico autorizzate ai sensi del comma 2 sono attuate dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, ferme restando le competenze del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 88 del ((codice dell'ordinamento militare, di cui al)) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e le competenze del Ministero dell'interno di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza assicura il coordinamento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d-bis), della legge n. 124 del 2007. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ((,)) con le modalita' indicate nell'articolo 33, comma 4, della legge n. 124 del 2007, delle misure ((di)) intelligence di cui al presente articolo. 5. Al personale delle Forze armate impiegato nell'attuazione delle attivita' di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, e, ove ne ricorrano i presupposti, ((all'articolo)) 17, comma 7, della legge n. 124 del 2007. 6. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione trasmette alle Camere una relazione sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo.».

Testo vigente dal 22 settembre 2022

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 22 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 2022 al 22 settembre 2022. 1 parola tolta, 8 parole aggiunte.

… interna, ferme restando le competenze del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 88 del aggiunto: codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e le competenze del Ministero dell'interno … Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblicaaggiunto: , con le modalita' indicate nell'articolo 33, comma 4, della legge n. 124 del 2007, delle misure aggiunto: di intelligence di cui al presente articolo. 5. Al personale delle Forze armate impiegato … 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, e, ove ne ricorrano i presupposti, tolto: dell'articolo aggiunto: all'articolo 17, comma 7, della legge n. 124 del 2007. 6. Il Comitato parlamentare …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-08-09;115~art37 · fonte del testo

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