Art. 37-bis — Disposizioni in materia di Ente circoli della Marina militare
Nel titolo IV, capo III, sezione I, del libro primo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 131 e' aggiunto il seguente: "Art. 131-bis (Ente circoli della Marina militare). - 1. L'Ente circoli della Marina militare e' preposto alla direzione e all'amministrazione dei circoli ufficiali e sottufficiali della Marina militare nel rispetto della vigente normativa amministrativo-contabile e del relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83, e successive modificazioni. 2. I soci ordinari versano una quota mensile di importo determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".
Testo vigente dal 22 settembre 2022
