Art. 5 — Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022

In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal presente comma, valutati in 807,37 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. Al fine di contenere per il quarto trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1.820 milioni di euro ((...)) per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. Tale importo e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022.

Testo vigente dal 22 settembre 2022

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Che cosa è cambiato dal 22 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 2022 al 22 settembre 2022. .

… del 2022. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1.820 milioni di eurotolto: ,aggiunto: ... per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. Tale importo e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-08-09;115~art5 · fonte del testo

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