Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 2020, N. 70
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 giugno 2020, n. 70
1La L. 25 giugno 2020, n. 70 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29".
Testo vigente dal 30 giugno 2020
