Art. 6 — Misure protettive
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
Abrogato dal 15 luglio 2022
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
Abrogato dal 15 luglio 2022
1 pronuncia che riguarda l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.
E' inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso le misure protettive ex artt. 6 e ss. del d.l. n. 118 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 147 del 2021, trattandosi di provvedimenti, di natura interinale e cautelare, che, in quanto ontologicamente inidonei ad incidere con efficacia di giudicato su diritti soggettivi, non sono assimilabili alle decisioni pronunciate in funzione giurisdizionale previste dall'art. 111 Cost.
Art. 6 · Art. 111 cost. · Art. 7 Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale
L’unica massima su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2026 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2021
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 2021 al 15 luglio 2022. 229 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'imprenditore puo' chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure protettive e' pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore ne' possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attivita' d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d). Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non puo' essere pronunciata. I creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, ne' possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2021-08-24;118~art6 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.