Art. 10 — Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti

((COMMA AROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83)). L'esperto ((di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)) puo' invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione e' divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, puo' rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuita' aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente. ((Il procedimento di cui al comma 2 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)), che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Testo vigente dal 15 luglio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 2021 al 15 luglio 2022. 168 parole tolte, 39 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalita' degli atti rispetto alla continuita' aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, puo':

tolto: a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

tolto: b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

tolto: c) autorizzare una o piu' societa' appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 13 del presente decreto a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942aggiunto: COMMA AROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83. L'esperto di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. tolto: 267;

tolto: d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o piu' suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. L'esperto aggiunto: 14 puo' invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti … al presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente. tolto: I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 si svolgono aggiunto: Il procedimento di cui al comma 2 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo tolto: 9 del regio decreto 16 marzo 1942 aggiunto: 27 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. tolto: 267 aggiunto: 14, che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-08-24;118~art10 · fonte del testo

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