Art. 16 — Compenso dell'esperto
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
Abrogato dal 15 luglio 2022
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
Abrogato dal 15 luglio 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 2021
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 2021 al 15 luglio 2022. 697 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Il compenso dell'esperto e' determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni:
tolto: a) fino a euro 100.000,00, il 5,00%;
tolto: b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, l'1,25%;
tolto: c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, lo 0,80%;
tolto: d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, lo 0,43%;
tolto: e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00 lo 0,10%;
tolto: f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, lo 0,025%;
tolto: g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, lo 0,008%;
tolto: h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,00, lo 0,002%. 1-bis. In caso di composizione negoziata condotta ai sensi dell'articolo 13 in modo unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, il compenso dell'esperto designato e' determinato esclusivamente tenendo conto della percentuale sull'ammontare dell'attivo di ciascuna impresa istante partecipante al gruppo Il compenso complessivo non puo' essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00. L'importo di cui al comma 1 e' rideterminato, fermi i limiti di cui al comma 2, come di seguito indicato:
tolto: a) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative e' compreso tra 21 e 50, il compenso e' aumentato del 25%;
tolto: b) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative e' superiore a 50, il compenso e' aumentato del 35%;
tolto: c) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non e' superiore a 5, il compenso e' ridotto del 40%;
tolto: d) in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto, il compenso e' aumentato del 10%. I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui al comma 3, lettere a) e b),; all'esperto comunque spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4, comma 8. Il compenso e' aumentato del 100% in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all'articolo 5, comma 8, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2.... Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), gli spetta un ulteriore incremento del 10% sul compenso determinato ai sensi del comma 5. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il compenso e' liquidato in euro 500,00 quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure quando e' disposta l'archiviazione subito dopo il primo incontro. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l'attivita' e' iniziata da meno di tre anni, la media e' calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio. All'esperto e' dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purche' accompagnate dalla corrispondente documentazione. Non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si e' avvalso ai sensi dell'articolo 4, comma 2. In mancanza di accordo tra le parti, il compenso e' liquidato dalla commissione di cui all'articolo 3, comma 6, ed e' a carico dell'imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma dell'articolo 633, primo comma, numero 1), del codice di procedura civile nonche' titolo per la concessione dell'esecuzione provvisoria ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Il compenso dell'esperto e' prededucibile ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su richiesta dell'esperto, puo' essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attivita' prestata.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legge:2021-08-24;118~art16 · fonte del testo
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