Dopo l'articolo 182-sexies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' aggiunto il seguente: "Art. 182-septies (Accordo di ristrutturazione ((con intermediari finanziari)) e convenzione di moratoria). - Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla meta' dell'indebitamento complessivo, la disciplina di cui all'articolo 182-bis, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, e' integrata dalle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari. L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis puo' individuare una o piu' categorie tra i creditori di cui al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma di tale articolo, il debitore puo' chiedere che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca o un intermediario finanziario puo' essere titolare di crediti inseriti in piu' di una categoria. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 132)). Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli intermediari finanziari nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari gia' previsti, deve notificare il ricorso e la documentazione di cui al primo comma dell'articolo 182-bis alle banche e agli intermediari finanziari ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. Per costoro il termine per proporre l'opposizione di cui al quarto comma del medesimo articolo decorre dalla data della notificazione del ricorso. Il tribunale procede all'omologazione previo accertamento ((, avvalendosi ove occorra di un ausiliario,)) che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo:

  • a)abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti;
  • b)abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonche' sull'accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative;
  • c)possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Quando fra l'impresa debitrice e una o piu' banche o intermediari finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o piu' banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza di cui al secondo comma, ((la convenzione di moratoria)), in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti se questi siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesti l'omogeneita' della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria. Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata dalla ((relazione del professionista designato a norma dell'articolo 67)), terzo comma, lettera d). La comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Con l'opposizione, la banca o l'intermediario finanziario puo' chiedere che la convenzione non produca effetti nei suoi confronti. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di cui al comma quarto, terzo periodo. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183. In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di cui ai commi precedenti, ai creditori non aderenti ((possono essere imposti)) l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Agli effetti del presente articolo non e' considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria gia' stipulati. ((La relazione dell'ausiliario e' trasmessa a norma dell'articolo 161, quinto comma))".

Testo vigente dal 21 agosto 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2015

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 2015 al 21 agosto 2015. 41 parole tolte, 37 parole aggiunte in 2 capoversi.

Dopo l'articolo 182-sexies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' aggiunto il seguente: "Art. 182-septies (Accordo di ristrutturazione con intermediari tolto: finanziarie aggiunto: finanziari e convenzione di moratoria). - Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari … un intermediario finanziario puo' essere titolare di crediti inseriti in piu' di una categoria. tolto: I creditori ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo sono considerati aderenti all'accordo ai fini del raggiungimento della soglia del sessanta per cento di cui al primo comma dell'articolo 182-bis aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 132. Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto delle ipoteche … articolo decorre dalla data della notificazione del ricorso. Il tribunale procede all'omologazione previo accertamentoaggiunto: , avvalendosi ove occorra di un ausiliario, che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo:

… banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza di cui al secondo comma, tolto: questa aggiunto: la convenzione di moratoria, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche … opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista tolto: ai sensi aggiunto: designato a norma dell'articolo 67, terzo comma, lettera d). La comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante … effetto degli accordi e convenzioni di cui ai commi precedenti, ai creditori non aderenti tolto: puo' essere imposta aggiunto: possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilita' di … della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria gia' stipulati. aggiunto: La relazione dell'ausiliario e' trasmessa a norma dell'articolo 161, quinto comma".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2015-06-27;83~art9 · fonte del testo

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