Art. 2-quater — Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
L'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista puo' avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi.
Testo vigente dal 12 aprile 2023 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
