Disposizioni in materia di utilizzabilita' dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonche' iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia gia' decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione ((o per i quali sia intervenuta decadenza)) dalla rateazione, l'utilizzabilita' in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7, e' sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le modalita' di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.». All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 49-quinquies e' sostituito dal seguente: «49-quinquies. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonche' iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, e' esclusa la facolta' di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del ((comma 2 del medesimo articolo 17)). La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. ((Qualora non siano applicabili)) le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l'applicazione ((del citato articolo 31)) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.». Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

Testo vigente dal 29 maggio 2024

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Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 2024 al 29 maggio 2024. 6 parole tolte, 13 parole aggiunte.

… scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o aggiunto: per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilita' in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del … eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 tolto: della predetta disposizione aggiunto: del medesimo articolo 17. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme … maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. tolto: Ove non aggiunto: Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l'applicazione tolto: dell'articolo aggiunto: del citato articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-03-29;39~art4 · fonte del testo

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