Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]delle disposizioni di interpretazione autentica
[2]1. Dalla data di cui all'articolo 243 sono abrogati:
- a)la legge 28 marzo 1962, n. 147;
- b)l'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546;
- c)((l'articolo 1-bis, comma 1)), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
- d)l'articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
- e)articolo 1, comma 5-ter, lett. e) del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156;
- f)l'articolo 3, comma 41, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- g)l'articolo 2-quater del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
Testo vigente dal 16 aprile 2025
