Art. 4-ter — Misure a supporto dei progetti di rinnovamento di impianti da fonti rinnovabili e per la stabilizzazione dei prezzi energetici
All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari almeno al 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo e' applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo".
Testo vigente dal 30 aprile 2025
