Art. 1-ter — Entrata in esercizio di impianti asserviti a comunità energetiche
Nel caso di impianti entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di acquisto di efficacia del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024, ancorche' prima della regolare costituzione della comunita' energetica, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del medesimo decreto deve essere prodotta la documentazione comprovante che l'impianto e' stato realizzato per il suo inserimento in una configurazione di comunita'. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Gestore dei servizi energetici, aggiorna le regole operative approvate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023.
Testo vigente dal 30 aprile 2025
