Art. 1-quater — Misure urgenti per il rafforzamento della tutela dei crediti della Cassa per i servizi energetici e ambientali
((I crediti vantati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) nei confronti di soggetti obbligati al versamento degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti tariffarie sono assistiti da privilegio generale su ogni bene mobile del debitore.)) ((Restano ferme le ulteriori forme di garanzia e di tutela previste dalla normativa vigente in favore della CSEA per il recupero dei propri crediti)).
Testo vigente dal 30 aprile 2025
