Art. 3-bis — Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia

Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come da ultimo incrementato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e' ulteriormente incrementato per l'anno 2022 di 150 milioni di euro, da destinare per 130 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 10 dicembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, gia' incrementato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e' ulteriormente incrementato di 320 milioni di euro per l'anno 2022 destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo dell'anno 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre dell'anno 2022, per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti e' effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 9 dicembre 2022, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico locali e regionali interessati e le modalita' per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 2 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonche' le relative modalita' di rendicontazione. Al fine di permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, e' autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2022. L'importo di cui al primo periodo e' trasferito entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). E' autorizzata per l'anno 2022 a favore della societa' ANAS S.p.A. la spesa di 176 milioni di euro, di cui:

  • a)125 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dall'ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022, nelle more dell'adozione da parte della societa' di adeguate misure di efficientamento energetico per la compensazione degli oneri degli anni successivi;
  • b)51 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla copertura degli oneri connessi alle attivita' di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilita' e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, e trasferite dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana all'ANAS S.p.A. per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Testo vigente dal 18 gennaio 2023

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