Art. 4-quinquies — Semplificazione dell'accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell'area dell'Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016
Al fine di facilitare gli interventi sugli immobili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di favorire, al contempo, la realizzazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, le amministrazioni pubbliche, ai fini dell'accesso agli incentivi definiti in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016. Per le finalita' di cui al comma 1, gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo comma 1 possono presentare al GSE la scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo unitamente al progetto esecutivo degli interventi. Gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al comma 1 decadono dal diritto alla prenotazione di cui al comma 2 se, entro diciotto mesi dalla data di accettazione della prenotazione, non hanno presentato la documentazione attestante l'assegnazione dei lavori, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto, e se, entro quarantotto mesi dalla medesima data di accettazione, non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento medesimo.
Testo vigente dal 8 febbraio 2024
