Art. 5 — Disciplina transitoria per il conferimento di incarichi superiori dirigenziali dei ruoli EPE e IPM
Disciplina transitoria per il conferimento di incarichi superiori dirigenziali dei ((ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile)) In deroga a quanto previsto ((dall'articolo 3 del)) decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario in possesso dell'anzianita' di cui all'articolo 7 dello stesso decreto legislativo n. 63 del 2006, prevista per il conferimento degli incarichi superiori, possono essere conferiti gli incarichi superiori relativi ai ruoli della dirigenza penitenziaria di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, anche a titolo di reggenza, fino al 31 marzo 2033. Fino alla data indicata al comma 1, ai dirigenti penitenziari assunti nei ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, non in possesso dell'anzianita' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 63 del 2006, puo' essere conferito l'incarico di direttore aggiunto negli uffici individuati come sede di incarico superiore. ((2-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, e' abrogato))
Testo vigente dal 10 ottobre 2023
