Art. 4 — Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito fondo, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni di cui all'articolo 2, la cui dotazione e' stabilita ((...)) dalla legge di ((bilancio)) ovvero da appositi provvedimenti legislativi. Gli importi del fondo di cui al comma 1 destinati alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione sono impiegati nel quadro della programmazione triennale di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, e nel rispetto delle procedure di cui al capo IV della medesima legge 11 agosto 2014, n. 125. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 2024, N. 168)). ((3-bis. Al fine di assicurare la tempestivita' dei pagamenti anteriormente alle deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero competente, possono essere disposte anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • c)si applicano i parametri di quantificazione previsti per l'anno precedente dalle relazioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e all'articolo 3, comma 1-bis)) ((4. Per la prosecuzione delle missioni in atto, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione in conformita' alla relazione di cui all'articolo 3. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 6)) Fino all'emanazione dei decreti di cui al ((comma 6, per assicurare la prosecuzione delle missioni in atto, entro dieci giorni dalla presentazione alle Camere della relazione di cui all'articolo 3, comma 1)), il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle ((somme iscritte sul fondo di cui al comma 1, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche e delle anticipazioni gia' concesse ai sensi del comma 3-bis)). Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' soppresso e le relative risorse confluiscono nel fondo di cui al comma 1 del presente articolo. ((6. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire il fondo di cui al comma 1 del presente articolo per le finalita' di cui agli articoli 2 e 3, conformemente alle deliberazioni di cui al medesimo articolo 2))

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Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito fondo, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni di cui all'articolo 2, la cui dotazione e' stabilita tolto: annualmenteaggiunto: ... dalla legge di tolto: stabilita' aggiunto: bilancio ovvero da appositi provvedimenti legislativi. Gli importi del fondo di cui al comma … procedure di cui al capo IV della medesima legge 11 agosto 2014, n. 125. tolto: Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 3, le risorse del fondo di cui al comma 1, tenuto conto degli importi di cui al comma 2, sono ripartite tra le missioni internazionali indicate nella relazione di cui all'articolo 3, aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 2024, N. 168. 3-bis. Al fine di assicurare la tempestivita' dei pagamenti anteriormente alle deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, tolto: come risultante a seguito delle relative deliberazioni parlamentari. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che e' reso entro venti giorni dall'assegnazione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per aggiunto: con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero competente, possono essere disposte anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso, nel rispetto delle seguenti condizioni:

aggiunto: c) si applicano i parametri di quantificazione previsti per l'anno precedente dalle relazioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e all'articolo 3, comma 1-bis 4. Per la prosecuzione delle missioni in attoaggiunto: , le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione tolto: ai sensi del comma aggiunto: in conformita' alla relazione di cui all'articolo 3. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma tolto: 3. aggiunto: 6 Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma tolto: 3 aggiunto: 6, per assicurare la prosecuzione delle missioni in tolto: corso, come risultante dalle deliberazioni parlamentari aggiunto: atto, entro dieci giorni dalla presentazione alle Camere della relazione di cui all'articolo 3, comma 1, tolto: entro dieci giorni dalla data di adozione di tali deliberazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle tolto: spese quantificate nella relazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 1-bis, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo aggiunto: somme iscritte sul fondo di cui al comma 1, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche e delle anticipazioni gia' concesse ai sensi del comma 3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, … le relative risorse confluiscono nel fondo di cui al comma 1 del presente articolo. tolto: Il aggiunto: 6. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato tolto: ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. aggiunto: a ripartire il fondo di cui al comma 1 del presente articolo per le finalita' di cui agli articoli 2 e 3, conformemente alle deliberazioni di cui al medesimo articolo 2

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:legge:2016-07-21;145~art4 · fonte del testo

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