Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attivita' lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2029 e' consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell'attivita' lavorativa in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o sanitaria o l'attivita' prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e' definita la disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attivita' lavorativa di cui al comma 1 ((limitatamente a coloro che intendono esercitare una professione medica o sanitaria)). ((Per coloro che intendono esercitare l'attivita' di operatore di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con intesa da adottare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i parametri formativi minimi che le qualifiche professionali conseguite all'estero devono soddisfare.)) ((L'assunzione degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 2-bis avviene previa verifica, da parte delle strutture di cui al comma 1, della sussistenza delle condizioni di idoneita' delle qualifiche professionali conseguite all'estero previste dall'intesa di cui al medesimo comma 2-bis)). Nelle more dell'adozione ((delle intese di cui ai commi 2 e 2-bis)) nonche' dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni recate all'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Fino al 31 dicembre 2029 le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresi' al personale medico e infermieristico assunto ai sensi del comma 1, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private, ((...)) con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili. ((Fino al 31 dicembre 2029 le disposizioni dell'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresi' agli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, assunti presso le strutture di cui al comma 1 del presente articolo)). 22 Il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e' abrogato.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 dicembre 2025, n. 199
22La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 939) che il comma 4 del presente articolo si interpreta nel senso che i contratti ivi previsti, nel rispetto dei limiti di spesa consentiti dalla normativa vigente in materia di personale, possono avere durata fino alla scadenza di efficacia del riconoscimento regionale.
Testo vigente dal 28 giugno 2026
