Art. 34 — Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ((fino al 31 dicembre 2027)), in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati ((o della documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto e' abilitato nel Paese di origine all'esercizio della professione sanitaria o all'attivita' riferita agli operatori socio-sanitari)), con contratti a tempo determinato o con incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto ((dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale)). La struttura che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si e' proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la documentazione di cui comma 1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. L'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati e' trasmesso ai relativi Ordini professionali. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini di cui al comma 1, i professionisti interessati depositano presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario, munita di traduzione asseverata presso il tribunale.
Testo vigente dal 25 febbraio 2025
