Art. 7 — Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali
Articolo abrogato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 104.
Abrogato dal 21 luglio 2017
Articolo abrogato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 104.
Abrogato dal 21 luglio 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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6 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2014 al 21 luglio 2017. 307 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' ridotto da cinquanta a quaranta, inclusi il presidente e il segretario, scelti fra soggetti provvisti del diploma di laurea, non triennale, con adeguata esperienza professionale, all'atto della nomina, di almeno cinque anni. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a ripartire le quaranta unita' per profili di competenze ed esperienze, stabilendo i relativi criteri. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, al riordino della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le direzioni sono coordinate da un Segretario generale. Al conferimento dell'incarico di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.". La copertura dei relativi oneri e' assicurata mediante soppressione di un posto di funzione di livello dirigenziale generale, effettivamente ricoperto, di cui all'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, nonche' mediante la soppressione di posti di funzione di livello dirigenziale non generale, effettivamente ricoperti, in modo da garantire l'invarianza della spesa. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono stabilite le modalita' tecniche, finanziarie e organizzative degli uffici di diretta collaborazione, anche relativamente all'esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto del principio di invarianza della spesa. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 LUGLIO 2008, N. 123aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2008-05-23;90~art7 · fonte del testo
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