Art. 5 semplificazioni bis — Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita una struttura di missione denominata Unita' per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione. L'Unita', costituita nell'ambito del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. All'Unita' e' assegnato un contingente di personale, nei limiti delle risorse di cui al comma 4. L'Unita' opera in raccordo con il Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 16 L'Unita' svolge i seguenti compiti:

  • a)individua, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia di cui all'articolo 2, gli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative e propone rimedi; 32
  • b)coordina, anche sulla base delle verifiche dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, curate dalle amministrazioni, l'elaborazione di proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente e dalle relative misure attuative, al fine di garantire maggiore coerenza ed efficacia della normazione;
  • c)cura l'elaborazione di un programma di azioni prioritarie ai fini della razionalizzazione e revisione normativa;
  • d)promuove e potenzia iniziative di sperimentazione normativa, anche tramite relazioni istituzionali con analoghe strutture istituite in Paesi stranieri, europei ed extraeuropei, e tiene in adeguata considerazione le migliori pratiche di razionalizzazione e sperimentazione normativa a livello internazionale;
  • e)riceve e considera ipotesi e proposte di razionalizzazione e sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16. L'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica opera in raccordo con l'Unita' di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nello svolgimento dei seguenti compiti:
  • a)promozione e coordinamento delle attivita' di rafforzamento della capacita' amministrativa nella gestione delle procedure complesse rilevanti ai fini del PNRR anche attraverso le task force di esperti multidisciplinari da allocare nel territorio previste dal PNRR;
  • b)promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure e della predisposizione del catalogo dei procedimenti semplificati e standardizzati previsti nel PNRR;
  • c)misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri a carico di cittadini e imprese;
  • d)promozione di interventi normativi, organizzativi e tecnologici di semplificazione anche attraverso una Agenda per la semplificazione condivisa con le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;
  • e)pianificazione e verifica su base annuale degli interventi di semplificazione.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79

16

con decorrenza dal 1 gennaio 2023

Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 3) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.

D.L. 24 febbraio 2023, n. 13

32

Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Fermo quanto previsto dal comma 1, alla Struttura di missione PNRR sono, altresi', trasferiti i compiti e le funzioni attribuiti alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, come modificato dal presente decreto, nonche' quelli previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 77 del 2021. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 1.304.380 per l'anno 2023 e di euro 1.565.256 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026".

Testo vigente dal 25 febbraio 2023

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2022 al 25 febbraio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 24 febbraio 2023, n. 13

    Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Fermo quanto previsto dal comma 1, alla Struttura di missione PNRR sono, altresi', trasferiti i compiti e le funzioni attribuiti alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, come modificato dal presente decreto, nonche' quelli previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 77 del 2021. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 1.304.380 per l'anno 2023 e di euro 1.565.256 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art5 · fonte del testo

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