Art. 13 — Informazione e partecipazione dei cittadini
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto definisce, con proprio provvedimento, le iniziative, anche di carattere culturale e divulgativo, volte ad assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati, (( al fine di promuovere il rispetto dell'ambiente, anche stimolando l'adozione di comportamenti e abitudini tali da favorire lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti,)) (( senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato)). Le attivita' di informazione della popolazione sono attuate in collaborazione con le amministrazioni centrali e territoriali ed in accordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in collaborazione con soggetti privati. Al fine di assicurare la piu' compiuta attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le competenze previste da tale legge, (( senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato)). Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca assume, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, tutte le iniziative necessarie a garantire una adeguata informazione sui temi ambientali e attinenti alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti. A partire dall'anno scolastico 2008-2009 negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania, al fine di assicurare agli studenti ogni utile informazione in ordine alla corretta gestione dei rifiuti domestici, vengono assunte specifiche iniziative nell'ambito delle discipline curricolari, anche mediante ricorso ad (( attivita' aggiuntive di insegnamento)). Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, nell'ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 17 luglio 2008
