Art. 19-bis — Relazione al Parlamento
Entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente, ogni sei mesi, il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, con particolare riferimento alle misure previste dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 18, nonche' sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti. Nella relazione e' fornita dettagliata illustrazione dell'impiego del Fondo di cui all'articolo 17 e di ogni altro finanziamento eventualmente destinato alle finalita' del presente decreto, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. La relazione espone, altresi', le modalita' con cui, nel ricorrere alle deroghe di cui all'articolo 18, e' stato assicurato il rispetto dei principi fondamentali in materia igienico-sanitaria.
Testo vigente dal 17 luglio 2008
