Il comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e' sostituito dal seguente: "3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e' l'organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. ((Per la partecipazione alle riunioni della Commissione ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese)). La composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica".

Testo vigente dal 29 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 2005 al 29 gennaio 2006. 25 parole aggiunte.

… prevenzione dei grandi rischi e' l'organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. aggiunto: Per la partecipazione alle riunioni della Commissione ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. La composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione sono stabilite dal Presidente … Capo del Dipartimento della protezione civile, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblicatolto: .".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2005-11-30;245~art4 · fonte del testo

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