Art. 4 — Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi
Il comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e' sostituito dal seguente: "3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e' l'organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. ((Per la partecipazione alle riunioni della Commissione ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese)). La composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica".
Testo vigente dal 29 gennaio 2006
