Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, le risorse finanziarie comunque dirette al Commissario delegato, ivi comprese tutte quelle erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, e delle disposizioni del presente decreto, sono vincolate all'attuazione, da parte del Commissario delegato, del piano di smaltimento rifiuti e non sono suscettibili di pignoramento o sequestro, secondo quanto disposto dal decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, o di altre procedure esecutive, ivi comprese quelle previste dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dall'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, rispetto a contesti diversi da quelli di cui al comma 1, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 26 e seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ed all'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. 22a ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)). Per le somme gia' anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, restano ferme le procedure di restituzione di cui al medesimo articolo.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 2006, n. 290

2

Il D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 2006, n. 290, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il comma 2 del presente articolo si interpreta nel senso che l'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilita' speciali istituite con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro.

2a

Il D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 2006, n. 290, come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2008, n. 123, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il comma 2 del presente articolo si interpreta nel senso l'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilita' speciali istituite con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilita' speciali.

Testo vigente dal 16 settembre 2010

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 92/2008

    Questione infondata
    4 aprile 2008

    Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 125 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 2- bis e 2- ter , del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, «nella parte in cui prevedono la competenza in primo grado, esclusiva ed inderogabile, estesa anche ai giudizi in corso, del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, sui ricorsi giurisdizionali proposti avverso le ordinanze ed i provvedimenti adottati nell'ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225». Questioni analoghe sono infatti già state dichiarate non fondate e non vengono addotti argomenti ulteriori rispetto a quelli già esaminati. - Per la dichiarazione di non fondatezza delle medesime questioni, v. la citata sentenza n. 237/2007.

    Art. 3 Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ((ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile)) · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 463/2007

    Questione infondata
    28 dicembre 2007

    Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 della Costituzione e all'art. 23 dello statuto della Regione Siciliana, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 2- bis , 2- ter e 2- quater , del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al TAR del Lazio, con sede in Roma (comma 2- bis ), la declaratoria del difetto di competenza deve essere adottata, anche «d'ufficio», con «sentenza succintamente motivata» ex art. 26 legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (comma 2- ter ), e anche nei procedimenti in corso (comma 2- quater ). Questioni analoghe sono infatti già state dichiarate non fondate e non vengono addotti argomenti ulteriori rispetto a quelli già esaminati. - Per la dichiarazione di non fondatezza delle medesime questioni, v. la citata sentenza n. 237/2007.

    Art. 3 Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ((ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile)) · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 417/2007

    Questione infondata
    5 dicembre 2007

    Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 24, e 125 della Costituzione e all'art. 23 dello statuto della Regione siciliana -, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2- bis , 2- ter e 2- quater , del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al TAR del Lazio, con sede in Roma (comma 2- bis ), la declaratoria del difetto di competenza deve essere adottata, anche «d'ufficio», con «sentenza succintamente motivata» ex art. 26 legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (comma 2- ter ), e anche nei procedimenti in corso (comma 2- quater ). Questioni identiche sono già state dichiarate non fondate con sentenza n. 237 del 2007 e non risultano prospettate argomentazioni nuove, rispetto a quelle già esaminate. - Sulle stesse questioni, v. la citata sentenza n. 237/2007.

    Art. 3 Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ((ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile)) · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 125 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2008 al 16 settembre 2010. 170 parole tolte, 30 parole aggiunte.

… n. 1034, e successive modificazioni, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. tolto: In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimita' delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma. Le questioni di cui al comma 2-bis sono rilevate d'ufficio. Davanti al giudice amministrativo il giudizio e' definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge. Le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi in corso. L'efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata puo' riproporre il ricorso aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. Per le somme gia' anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2005-11-30;245~art3 · fonte del testo

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