All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009". (( Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 181-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, di prevenzione incendi e le norme in tema di protezione dell'ambiente e della salute, per il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si considerano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, le materie, le sostanze ed i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o piu' delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno. I quantitativi stoccati di dette materie, sostanze e prodotti secondari non possono comunque superare la capacita' annua autorizzata dell'impianto o, in mancanza della stessa, la potenzialita' dell'impianto. ))

Testo vigente dal 1 marzo 2009

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 631/2025

    10 gennaio 2025

    In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter del d.l. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 13 del 2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non censurabile la valutazione di intollerabilità delle immissioni sonore derivanti dalla circolazione di autoveicoli su un'autostrada, effettuata sulla base del criterio del c.d. "differenziale", di cui all'art. 4, comma 1, del d.p.c.m. 14 novembre 1997, piuttosto che di quelli previsti dalla normativa pubblicistica di cui al d.P.R. n. 142 del 2004).

    Art. 6 · Art. 844 c.c.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 78 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2009

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 2008 al 1 marzo 2009. 202 parole aggiunte.

All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009". aggiunto: Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 181-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, di prevenzione incendi e le norme in tema di protezione dell'ambiente e della salute, per il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si considerano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, le materie, le sostanze ed i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o piu' delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno. I quantitativi stoccati di dette materie, sostanze e prodotti secondari non possono comunque superare la capacita' annua autorizzata dell'impianto o, in mancanza della stessa, la potenzialita' dell'impianto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;208~art6 · fonte del testo

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