Art. 2-bis — Misure urgenti per fronteggiare situazioni di rischio idrogeologico
All'articolo 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "Relativamente agli immobili di cui al comma 436" sono inserite le seguenti: ", fermo restando quanto previsto dal comma 437," e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Relativamente agli immobili oggetto di alienazione ai sensi del comma 436 e' altresi' riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei soggetti che dimostrino, mediante apposita attestazione della regione o degli enti regionali competenti, di aver realizzato sugli immobili medesimi, con proprie risorse economiche, rilevanti opere di pubblico interesse dirette alla mitigazione del rischio idrogeologico, favorendo lo sviluppo e la valorizzazione del territorio. Fatto salvo quanto previsto dal comma 437, tale diritto di prelazione prevale, a parita' di condizioni, su quello degli altri soggetti indicati nel presente comma".
Testo vigente dal 2 marzo 2025
