Al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione gia' in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato A al presente decreto, e' autorizzato fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre il ((31 dicembre 2026)) dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del medesimo regolamento (UE) 2020/741. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e secondo le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonche' ciascuna amministrazione interessata. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al primo periodo sostituisce ogni autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato. L'istanza di autorizzazione unica e' presentata dal gestore dell'impianto di depurazione di cui al comma 1, sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue. Il termine per la conclusione del procedimento unico e' pari a quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento unico di cui al quarto periodo, il Commissario, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento entro il termine di trenta giorni. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 e' predisposto dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1, in collaborazione con i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A al presente decreto. Le amministrazioni svolgono le attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Testo vigente dal 1 marzo 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2026

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 2025 al 1 marzo 2026. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre tolto: 2025 aggiunto: 2026 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del medesimo regolamento …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-04-14;39~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari