Art. 7-bis — Finanziamento delle funzioni fondamentali delle province

Per l'anno 2016, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' attribuito un contributo alle province delle regioni a statuto ordinario pari a 48 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2016 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, limitatamente all'anno 2016, le risorse di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono assegnate alle province delle regioni a statuto ordinario per l'attivita' di manutenzione straordinaria della relativa rete viaria. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite secondo criteri e importi da definire previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 30 settembre 2016

Testo vigente dal 21 agosto 2016

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urn:nir:stato:decreto.legge:2016-06-24;113~art7bis · fonte del testo

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