Al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, all'articolo 46, comma 6, le parole: "31 ottobre 2014", sono sostituite dalle seguenti: " 30 settembre 2014" e dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: "7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base a quanto stabilito dall'intesa sancita, ai sensi del comma 6, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 29 maggio 2014, sono tenute per l'anno 2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto dei vincoli del patto di stabilita' interno, come modificati dal comma 7-quater, le spese nei confronti dei beneficiari, a valere sulle seguenti autorizzazioni di spesa:

  • a)articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le istituzioni scolastiche paritarie, per un importo complessivamente pari a 100 milioni di euro;
  • b)articolo 2 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il diritto allo studio, per un importo complessivamente pari a 150 milioni di euro;
  • c)articolo 1 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilita', per un importo complessivamente pari a 15 milioni di euro;
  • d)articolo 9, comma 4-bis, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, per il fondo per il diritto al lavoro dei disabili per un importo complessivamente pari a 20 milioni di euro;
  • e)articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l' erogazione gratuita di libri di testo per un importo complessivamente pari a 80 milioni di euro;
  • f)articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il materiale rotabile per un importo complessivamente pari a 135 milioni di euro. 7-ter. Le Regioni attestano l'effettuazione delle spese di cui al comma 7-bis, nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le regioni che, sulla base della certificazione di cui al periodo precedente, risultino non aver effettuato integralmente la spesa, versano all'entrata del bilancio dello Stato la quota di spesa non effettuata. 7-quater. Per l'anno 2014, non si applicano le esclusioni dai vincoli del patto di stabilita' interno previste dalle seguenti disposizioni:
  • a)articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  • b)articolo 1, comma 4, e articolo 2, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
  • c)articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, per l'anno 2014, non si applica il comma 7 del presente articolo."; Al comma 517 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "30 giugno 2014" sono sostituite da " 15 ottobre 2014". Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, aggiungere, alla fine, il seguente periodo "Per l'anno 2014, il termine del 1 marzo, di cui al primo periodo, e' posticipato al 30 settembre e il termine del 15 marzo, di cui al secondo periodo, e' posticipato al 15 ottobre ". All'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "30 aprile 2014" sono sostituite dalle seguenti " 31 ottobre 2014". Inoltre, alla fine del medesimo comma e' aggiunto il seguente periodo: "Nelle more della individuazione delle risorse di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili, gli ammontari di spesa indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.". Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 9 giugno 2014 fra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della regione Siciliana, l'obiettivo di patto di stabilita' interno della regione Siciliana, di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' determinato in 5.786 milioni di euro per l'anno 2014 e in 5.665 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. I predetti obiettivi, per gli anni 2014-2017, possono essere rideterminati in conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali con legge statale. ((A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, comunica alla Regione siciliana entro il 30 giugno di ciascun anno l'obiettivo rideterminato)). Per gli anni 2014-2017 non si applica alla regione Siciliana quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Dai predetti obiettivi sono escluse le sole spese individuate dal citato Accordo del 9 giugno 2014. Gli accantonamenti previsti dalla normativa vigente per l'anno 2014 a valere sulle quote di compartecipazione della regione Siciliana ai tributi erariali sono ridotti in misura corrispondente all'ammontare delle entrate riservate all'erario dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e da restituire alla predetta Regione per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 31 ottobre 2012. La regione Siciliana nel 2014 non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2011-2013. Nell'ambito della certificazione di cui al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto del predetto limite. Gli effetti positivi in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 5, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, alimentano il "Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali" istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 21 luglio 2014 fra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della regione Sardegna, l'obiettivo di patto di stabilita' interno della regione Sardegna, di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' determinato in 2.696 milioni di euro per l'anno 2014. Dall'obiettivo 2014 sono escluse le sole spese previste dalla normativa statale vigente e le spese per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia s.p.a. A decorrere dall'anno 2015 la regione Sardegna consegue il pareggio di bilancio come definito dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012. A decorrere dal 2015 alla regione Sardegna non si applicano il limite di spesa di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228 e le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n.228. Non si applica alla regione Sardegna quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. La regione Sardegna nel 2014 non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2011-2013. Nell'ambito della certificazione di cui al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto del predetto limite. Gli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dall'applicazione dei commi 9 e 10 del presente articolo, pari a 320 milioni di euro annui, trovano compensazione per pari importo sul "Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali" di cui al comma 8 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per l'anno 2014, al fine di consentire l'accelerazione delle procedure per l'intesa finalizzata alla determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanita', le regioni di riferimento di cui al comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono quelle stabilite nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5 dicembre 2013. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2014, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari all'1,75 per cento". Per l'anno 2014, le riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, sono finalizzate alla riduzione dei debiti commerciali contratti dalla medesima regione. Alla copertura dell'onere di cui al comma 14-quater in termini di saldo netto da finanziare, pari a 230 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.760.000 euro per l'anno 2016, a 2.683.024 euro per l'anno 2017, a 2.605.123 euro per l'anno 2018 e a 2.526.288 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 2.376.000 euro per l'anno 2016, a 2.299.024 euro per l'anno 2017, a 2.221.123 euro per l'anno 2018 e a 2.142.288 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 384.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2016, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 1 gennaio 2015

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 86/2016

    Questione inammissibile
    13 aprile 2016

    È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" (convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 2014), promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 117, terzo comma, 118 e 119 Cost. La ricorrente denuncia in modo insufficiente l'asserita esorbitanza delle disposizioni di coordinamento della finanza pubblica impugnate. Infatti, con riferimento al comma 1, la necessaria ricostruzione del quadro normativo risulta gravemente carente, mentre, con riferimento ai commi 2, 3 e 4, si omette di indicare il percorso logico argomentativo idoneo a collegare la censura ai parametri invocati. Sulla manifesta inammissibilità della censura in cui manca il percorso logico argomentativo idoneo a collegare la censura ai parametri invocati, v. la citata sentenza n. 28/2014.

    Art. 42 Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 65/2016

    Questione infondata
    24 marzo 2016

    Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 77 e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 42, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), nella parte in cui anticipa - in relazione al contributo alla finanza pubblica delle Regioni ordinarie già disposto dall'art. 46, commi 6 e 7, del d.l. n. 66 del 2014 - il termine originariamente previsto per il raggiungimento dell'intesa in sede di autocoordinamento regionale, in ordine al riparto degli importi ed agli ambiti di incidenza della riduzione di spesa. La ricorrente, infatti, non argomenta sufficientemente sull'asserita carenza di «alcun reale presupposto di necessità e urgenza» a sostegno dell'intervento normativo del Governo e sulla sua ridondanza sulla sfera delle proprie competenze. Così come si limita ad affermare che la disposizione censurata si pone in contrasto «con un corretto e leale esercizio della funzione di coordinamento della finanza pubblica», senza in alcun modo specificarne le ragioni. Sulla necessità dell'esatta identificazione dei termini delle questioni di legittimità costituzionale, v., ex multis , sentenze nn. 40/2016, 3/2016, 273/2015, 176/2015 e 131/2015. Per l'affermazione secondo cui l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 251/2015, 233/2015, 218/2015, 142/2015, 82/2015 e 32/2015. Sulla possibilità, per le Regioni, di evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo per violazioni potenzialmente idonee a determinare una lesione delle loro attribuzioni costituzionali, e sulla necessità di una sufficiente motivazione in ordine alla possibile ridondanza di esse sul riparto di competenze, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 218/2015, 29/2016, 251/2015, 189/2015, 153/2015, 140/2015, 89/2015, 13/2015, 8/2013 e 199/2012. Sulla delimitazione dell'oggetto del giudizio in via principale e sulla impossibilità di modificare o integrare la domanda iniziale dopo il decorso del termine di decadenza per la proposizione del ricorso, v. le citate sentenze nn. 153/2015, 108/2012, 169/2010, 298/2009 e 229/2001.

    Art. 42 Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 · Art. 77 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 2014 al 1 gennaio 2015. 2 parole tolte, 24 parole aggiunte.

… nuovi contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali con legge statale. aggiunto: A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, comunica alla Regione siciliana entro il 30 giugno di ciascun anno l'obiettivo rideterminato. Per gli anni 2014-2017 non si applica alla regione Siciliana quanto disposto dagli … delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. tolto: 14-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancioaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133~art42 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari