All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni di euro a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle citta' metropolitane. ".7 Alle province che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2015, non escluse dal versamento di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' attribuito, per l'anno 2017, un contributo pari a 10 milioni di euro. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo per il medesimo anno 2017, di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per gli anni 2017 e seguenti l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e citta' metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' stabilito negli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto. Per gli anni 2017 e 2018 il concorso alla finanza pubblica a carico delle province e delle citta' metropolitane previsto dall'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' determinato per ciascun ente nell'importo indicato nella tabella 2 allegata al presente decreto.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

7

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 maggio - 27 giugno 2018, n. 137 (in G.U. 1ª s.s. 04/07/2018, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, nella parte in cui non prevede la riassegnazione alle regioni e agli enti locali, subentrati nelle diverse regioni nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse acquisite dallo Stato per effetto dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», e connesse alle stesse funzioni non fondamentali, restando riservata al legislatore statale l'individuazione del quantum da trasferire".

Testo vigente dal 5 luglio 2018

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 137/2018

    Ha colpito questo articolo
    27 giugno 2018

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 119, commi 1, 2, 3 e 4, Cost., l'art. 16, comma 1, del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017, nella parte in cui non prevede la riassegnazione alle Regioni e agli enti locali, subentrati nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse acquisite dallo Stato per effetto dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 190 del 2014, n. 190, e connesse alle stesse funzioni non fondamentali, restando riservata al legislatore statale l'individuazione del quantum da trasferire, tenuto conto del costo delle funzioni stesse e delle complessive esigenze di bilancio. La norma impugnata dalla Regione Toscana, comprimendo le scelte di spesa relative alle funzioni preesistenti, nonostante il monito contenuto nella sentenza n. 205 del 2016, viola il dovere dello Stato di riassegnare le risorse connesse allo svolgimento delle funzioni non fondamentali delle Province agli enti subentranti. L'avere la ricorrente individuato l'ente che dovrebbe essere beneficiario della riassegnazione delle risorse, l'entità delle somme da traferire e l'aver delimitato l'oggetto della impugnazione delimitano sufficientemente il petitum che non interferisce con la discrezionalità del legislatore, rendendo così fondata la questione solo con riferimento alle risorse connesse allo svolgimento delle funzioni non fondamentali delle Province. ( Precedenti citati: sentenza n. 84 del 2018 e n. 205 del 2016; sentenze n. 20 del 2018, n. 124 del 2017, n. 133 del 2016 e n. 70 del 2015 sul rilievo dell'istruttoria tecnica ai fini del controllo di costituzionalità ).

    Art. 16 Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo · Art. 39 Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo · Art. 119 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 luglio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 2017 al 5 luglio 2018. 2 parole tolte.

… 190, e' attribuito, per l'anno 2017, un contributo pari a 10 milioni di euro. tolto: 1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per … di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208aggiunto: . Per gli anni 2017 e seguenti l'ammontare della riduzione della spesa corrente che …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 9 maggio - 27 giugno 2018, n. 137 (in G.U. 1ª s.s. 04/07/2018, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, nella parte in cui non prevede la riassegnazione alle regioni e agli enti locali, subentrati nelle diverse regioni nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse acquisite dallo Stato per effetto dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», e connesse alle stesse funzioni non fondamentali, restando riservata al legislatore statale l'individuazione del quantum da trasferire".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50~art16 · fonte del testo

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