Art. 46 — Concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica

[1]Le Regioni a statuto speciale e le province autonome, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dal presente decreto, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a quanto previsto nei commi 2 e 3. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

  • a)la tabella indicata alla lettera d) e' sostituita dalla seguente:

[2]-------------------------------------------------------------------- | Importo (in milioni di euro) Regione o Provincia autonoma |-------------------------------------- | Anno 2014 | Anno 2015-2017 -----------------------------|------------------|------------------- Trentino-Alto Adige | 3 | 5 -----------------------------|------------------|------------------- Provincia autonoma | 43 | 61 Bolzano/Bozen | | -----------------------------|------------------|------------------- Provincia autonoma Trento | 42 | 59 -----------------------------|------------------|------------------- Friuli-Venezia Giulia | 93 | 131 -----------------------------|------------------|------------------- Valle d'Aosta | 12 | 16 -----------------------------|------------------|------------------- Sicilia | 222 | 311 -----------------------------|------------------|------------------- Sardegna | 85 | 120 -----------------------------|------------------|------------------- Totale RSS | 500 | 703 --------------------------------------------------------------------"

  • b)dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Per l'anno 2014 la proposta di Accordo di cui al periodo precedente e' trasmessa entro il 30 giugno 2014.". 3. Il comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e' sostituito dal seguente: "526. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 440 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma e' accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella tabella seguente:

[3]-------------------------------------------------------------------- | Accantonamento (in migliaia di euro) Regione a statuto speciale |-------------------------------------- | Anno 2014 | Anno 2015-2017 -----------------------------|------------------|------------------- Valle d'Aosta | 10.157 | 6.925 -----------------------------|------------------|------------------- Provincia autonoma Bolzano | 41.833 | 28.523 -----------------------------|------------------|------------------- Provincia autonoma Trento | 36.507 | 24.891 -----------------------------|------------------|------------------- Friuli-Venezia Giulia | 81.483 | 55.556 -----------------------------|------------------|------------------- Sicilia | 194.628 | 132.701 -----------------------------|------------------|------------------- Sardegna | 75.392 | 51.404 -----------------------------|------------------|------------------- Totale | 440.000 | 300.000 -----------------------------|------------------|-------------------"

[4]4. Gli importi delle tabelle di cui ai commi 2 e 3 possono essere modificati, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo tra le regioni e province autonome interessate da sancire entro il 30 giugno 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto e' recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il predetto accordo puo' tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente interessato. 5. Il comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e' abrogato. 6. Le regioni a statuto ordinario, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dal presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni medesime, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96. Per gli anni 2015-2020 il contributo delle regioni a statuto ordinario, di cui al primo periodo, e' incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96. 23 22 24 7. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. 7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base a quanto stabilito dall'intesa sancita, ai sensi del comma 6, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 29 maggio 2014, sono tenute per l'anno 2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto dei vincoli del patto di stabilita' interno, come modificati dal comma 7-quater, le spese nei confronti dei beneficiari, a valere sulle seguenti autorizzazioni di spesa:

  • a)articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le istituzioni scolastiche paritarie, per un importo complessivamente pari a 100 milioni di euro;
  • b)articolo 2 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il diritto allo studio, per un importo complessivamente pari a 150 milioni di euro;
  • c)articolo 1 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilita', per un importo complessivamente pari a 15 milioni di euro;
  • d)articolo 9, comma 4-bis, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, per il fondo per il diritto al lavoro dei disabili per un importo complessivamente pari a 20 milioni di euro;
  • e)articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l' erogazione gratuita di libri di testo per un importo complessivamente pari a 80 milioni di euro;
  • f)articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il materiale rotabile per un importo complessivamente pari a 135 milioni di euro. 7-ter. Le Regioni attestano l'effettuazione delle spese di cui al comma 7-bis, nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le regioni che, sulla base della certificazione di cui al periodo precedente, risultino non aver effettuato integralmente la spesa, versano all'entrata del bilancio dello Stato la quota di spesa non effettuata. 7-quater. Per l'anno 2014, non si applicano le esclusioni dai vincoli del patto di stabilita' interno previste dalle seguenti disposizioni:
  • a)articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  • b)articolo 1, comma 4, e articolo 2, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
  • c)articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, per l'anno 2014, non si applica il comma 7 del presente articolo.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte Costituzionale

23

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 7 marzo - 23 maggio 2018, n. 103 (in G.U. 1ª s.s. 30/05/2018, n. 22), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 527 della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (che ha disposto la modifica del presente articolo, comma 6, periodi primo e terzo) "limitatamente alle parole «al primo e»".

L. 27 dicembre 2017, n. 205

22

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 776) che "Il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ripartito secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 534-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020".

L. 30 dicembre 2018, n. 145

24

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 832) che "In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 23 maggio 2018, il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' ridotto di 750 milioni di euro per l'anno 2020".

Testo vigente dal 1 gennaio 2019

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 65/2016

    Questione infondata
    24 marzo 2016

    Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 119, terzo e quinto comma, e 120 Cost. - degli artt. 8, commi 4, 6 e 10, e 46, commi 6 e 7, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), che, nel disciplinare la partecipazione delle Regioni agli obiettivi della finanza pubblica, obbligano a ridurre la spesa per acquisti di beni e di servizi per un ammontare annuo determinato, a decorrere dal 2015, salva la possibilità di misure alternative di contenimento della spesa corrente, definendo il relativo iter procedimentale (l'intesa in sede di conferenza Stato-Regioni, di recepimento delle decisioni assunte dalle Regioni in sede di autocoordinamento, surrogabile, in caso di inerzia regionale, da un intervento unilaterale dello Stato). L'art. 8, comma 4, anziché disporre un irragionevole taglio «lineare», si limita a prescrivere una complessiva diminuzione di spesa e non impone di effettuare riduzioni di identico importo in tutti i settori, ma semplicemente richiede di intervenire in ciascuno di questi. Quanto all'applicazione dei criteri del PIL regionale e della popolazione residente, cui lo Stato può fare ricorso, essa è sussidiaria, cioè dettata solo per il caso di mancato raggiungimento dell'intesa. Del resto, l'eventuale inerzia regionale non può impedire il dispiegarsi effettivo della funzione di coordinamento della finanza pubblica. In questa prospettiva, la riferita procedura - che lascia l'iniziativa alle Regioni, con la previsione di un intervento solo successivo dello Stato - è idonea a garantire, al tempo stesso, i necessari spazi all'autonomia regionale e l'effettività della funzione di coordinamento. Le censurate disposizioni, inoltre, non ledono l'art. 117, terzo comma, Cost. poiché l'imposizione di riduzioni di spesa rientra a pieno titolo nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica. In proposito, non è contestabile il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti. E ciò in quanto il contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto agli anni precedenti costituisce pur sempre uno degli strumenti principali per la realizzazione degli obiettivi di riequilibrio finanziario. Le medesime disposizioni statali possono altresì qualificarsi come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica perché rispettano il canone, imposto dalla giurisprudenza costituzionale, della transitorietà. La prevalenza della funzione di coordinamento finanziario su tutte le altre competenze regionali, anche esclusive, comporta che l'eventuale impatto delle censurate disposizioni sull'autonomia finanziaria regionale si traduca in una circostanza di fatto come tale non incidente sul piano della legittimità costituzionale, non essendo, peraltro, stata dimostrata l'assoluta impossibilità, conseguente all'applicazione delle misure in esame, di svolgere le funzioni attribuite dalla Costituzione alle Regioni. I menzionati criteri del PIL regionale e della popolazione residente non realizzano, poi, l'effetto perequativo implicito lamentato dalla ricorrente, in contrasto con i requisiti fissati dal terzo e dal quinto comma dell'art. 119 Cost., poiché le disposizioni impugnate impongono alle Regioni semplicemente una riduzione di spesa e non comportano, neppure indirettamente, una riduzione degli squilibri tra le Regioni, mirando piuttosto a coinvolgere tutti gli enti nell'opera di risanamento, secondo criteri di "progressività" dello sforzo, proporzionati alla dimensione del PIL e della popolazione, senza alcun effetto di livellamento. Infine, quanto alla dedotta violazione del principio di leale collaborazione, l'esercizio della funzione legislativa non è, di norma, soggetto ad esso. In ogni caso, è necessario, ma anche sufficiente, contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie, assicurando il loro pieno coinvolgimento. Sull'esclusione del trasferimento della questione quando lo ius superveniens viene impugnato con autonomo ricorso, v. le citate sentenze nn. 40/2016, 239/2015 e 77/2015. Sulle condizioni che legittimano il trasferimento della questione sul testo modificato della disposizione censurata, v. le citate sentenze nn. 40/2016, 155/2015, 46/2015, 193/2012 e 30/2012. Sul principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d'azione, v. le citate sentenze nn. 40/2016, 155/2015, 77/2015, 46/2015 e 326/2010. Sulla necessità di autonoma impugnazione in caso di ius superveniens innovativo, v. le citate sentenze nn. 40/2016, 17/2015, 138/2014, 219/2013, 300/2012 e 32/2012. Per la costante giurisprudenza costituzionale secondo cui, se la norma censurata viene abrogata ma ha trovato medio tempore applicazione, non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, v., ex plurimis , sentenze nn. 250/2015, 189/2015, 149/2015, 140/2015, 16/2015 e 8/2015. Per l'affermazione secondo cui, il mancato assolvimento dell'onere di specifica dimostrazione dell'impossibilità di esercitare le proprie funzioni, in conseguenza della riduzione delle disponibilità finanziarie comporta l'infondatezza del ricorso e non la sua inammissibilità, v., tra le più recenti, le citate sentenze nn. 250/2015, 239/2015 e 89/2015. Sul carattere finalistico del coordinamento della finanza pubblica, v. le citate sentenze nn. 229/2011, 122/2011, 370/2010, 121/2007, 35/2005. Sul necessario contemperamento delle ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e della garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie, v. le citate sentenze nn. 88/2014 e 139/2012. Per la riconduzione delle disposizioni dettate dal legislatore statale in vista del contenimento della spesa corrente degli enti territoriali alle finalità di coordinamento della finanza pubblica, v. le citate sentenze nn. 218/2015 e 36/2004. Per il costante indirizzo della Corte, secondo cui norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla condizione, tra l'altro, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente, v., ex multis , sentenze nn. 218/2015, 189/2015, 44/2014, 236/2013, 229/2013, 217/2012, 193/2012, 148/2012, 182/2011. Sulla prevalenza della funzione di coordinamento finanziario su tutte le altre competenze regionali, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 63/2013 e 151/2012. Per la precisazione che l'incidenza dei principi statali di coordinamento è legittima, sia sull'autonomia di spesa delle Regioni ( ex plurimis , sentenze nn. 91/2011, 27/2010, 456/2005 e 244/2005), sia su ogni tipo di potestà legislativa regionale (sentenza n. 151/2012), v. la citata sentenza n. 250/2015. Nel senso che l'impatto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica sull'autonomia finanziaria delle Regioni si traduce in una «circostanza di fatto come tale non incidente sul piano della legittimità costituzionale», v. le citate sentenze nn. 236/2013, 40/2010, 169/2007 e 36/2004. Sull'onere, per la Regione, di dimostrare l'assoluta impossibilità, conseguente all'applicazione delle misure finanziarie in esame, di svolgere le funzioni attribuitele dalla Costituzione, v. le citate sentenze nn. 29/2016, 252/2015, 239/2015 e 26/2014. Sulla competenza statale a determinare i livelli essenziali e sulla necessaria previsione di moduli collaborativi tra Stato e Regioni, v., rispettivamente, le citate sentenze nn. 273/2013 e 297/2012. Nel senso che una conseguenza di mero fatto derivante dall'applicazione delle norme impugnate è inidonea a configurare una violazione costituzionale, v. la citata sentenza n. 8/2016. Per l'affermazione secondo cui l'esercizio della funzione legislativa non è soggetto alle procedure di leale collaborazione, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 43/2016, 63/2013, 112/2010, 159/2008 e 387/2007.

    Art. 42 Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 · Art. 77 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 40/2016

    Questione infondata
    25 febbraio 2016

    Sono inammissibili, per incertezza e oscurità delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 81, ultimo comma, 119 Cost., 36 dello statuto speciale e 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965 - dell'art. 46, commi 1 e 2, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89), che ridefinisce, per le Regioni speciali e le Province autonome, l'obiettivo del patto di stabilità, ponendo ulteriori oneri a carico della ricorrente. L'apparato argomentativo, assai più sintetico e ridotto di quello speso dalla stessa Regione a sostegno di analoga censura dichiarata inammissibile con la sentenza n. 238 del 2015, pare presupporre che i contestati contributi alla finanza pubblica comportino un trasferimento di risorse in favore dello Stato. In realtà, le norme denunciate contemplano misure di contenimento della spesa che mirano ad agevolare, e non a compromettere, come lamentato dalla ricorrente, il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio. Sull'esclusione del trasferimento della questione di legittimità costituzionale, allorché lo ius superveniens sia stato autonomamente impugnato con distinti ricorsi, v., da ultimo, le citate sentenze nn. 239/2015 e 77/2015. Per l'orientamento secondo cui la conclusione di un accordo che contenga l'impegno della Regione alla rinuncia a tutti i ricorsi pendenti non può spiegare effetti nel giudizio in via principale in mancanza di espressa rinuncia all'impugnazione, sicché la permanenza dell'interesse alla decisione impone la trattazione del ricorso, v., ex plurimis , da ultimo, le citate sentenze nn. 28/2016, 263/2015, 249/2015, 239/2015 e 19/2015. Nel senso che l'illegittimità costituzionale di una previsione legislativa non è esclusa dalla presenza di una clausola di salvaguardia delle prerogative delle autonomie speciali, allorquando essa entri in contraddizione con quanto testualmente affermato dalle norme impugnate, che facciano esplicito riferimento agli enti ad autonomia differenziata, v., da ultimo, le citate sentenze nn. 156/2015 e 77/2015. Per l'affermazione che, di regola, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, v., ex plurimis , tra le più recenti, le citate sentenze nn. 273/2015, 263/2015, 239/2015, 238/2015, 176/2015 e 82/2015. Per l'affermazione che dalla qualificazione delle disposizioni impugnate in termini di principi di coordinamento della finanza pubblica discende l'infondatezza e non già l'inammissibilità del ricorso, v. le citate sentenze nn. 273/2015 e 176/2015. Per l'insegnamento secondo cui i termini delle questioni di legittimità costituzionale debbono essere ben identificati, dovendo il ricorrente individuare le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale, v., ex multis , tra le più recenti, le citate sentenze nn. 3/2016, 273/2015, 176/2015, 131/2015 e 32/2015. Sull'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale, che si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 251/2015, 233/2015, 218/2015, 142/2015 e 82/2015. Per l'inammissibilità di censura del tutto analoga, v. la citata sentenza n. 238/2015.

    Art. 46 Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 · Art. 81 cost. · Art. 119 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 42/2016

    Altra decisione
    25 febbraio 2016

    Sono estinti i processi relativi alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in riferimento a plurimi parametri costituzionali - degli artt. 8, commi 4, 6, 7, 8 e 10, 46, commi 1, 2, 3, 4 e 6, e 47, commi 8, 9, 11 e 12, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89. Infatti, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

    Art. 8 Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale · Art. 6 Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale · Art. 10 Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale · Art. 46 Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2018 al 1 gennaio 2019.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 2018, n. 145

    La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 832) che "In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 23 maggio 2018, il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' ridotto di 750 milioni di euro per l'anno 2020".

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