Art. 21-ter — Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide

L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965, e' riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, ((a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965)). 12 L'indennizzo di cui al comma 1 e' riconosciuto, ((a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965)), anche ai soggetti che, ancorche' nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermita' da cui e' derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, i predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163. Con il regolamento di cui al comma 4 si provvede, altresi', a definire i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per i soggetti di cui al comma 2, tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi gia' erogati e le procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 3.960.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 675.000 euro annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 5 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione "Tutela della salute" dello stato di previsione del Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

12

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 febbraio - 20 marzo 2019 n. 55 (in G.U. 1ª s.s. 27/03/2019 n. 13), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 21-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2016, n. 160, nella parte in cui l'indennizzo ivi indicato e' riconosciuto ai soggetti nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, dalla «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», anziche' dalla «medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965»".

Testo vigente dal 22 settembre 2022

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 55/2019

    Ha colpito questo articolo
    20 marzo 2019

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 21- ter , comma 1, del d.l. n. 113 n. 2016, conv. con modif., nella legge n. 160 del 2016, nella parte in cui l'indennizzo ivi indicato è riconosciuto ai soggetti nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, dalla "data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", anziché dalla "medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965". La disposizione censurata dal Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, nel riconoscere anche ai nati nel 1958 e nel 1966 - affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco e manifestatasi nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia - l'indennizzo di cui all'art. 1 della legge n. 229 del 2005, ma solo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 113 del 2016 (21 agosto 2016), determina, a loro danno, una irragionevole disparità di trattamento rispetto a quelli nati tra il 1959 e il 1965, cui il medesimo indennizzo era stato attribuito con decorrenza dall'entrata in vigore della legge n. 244 del 2007 (1° gennaio 2008). Infatti - fermo restando il punto di equilibrio, individuato dal legislatore, tra esigenza di tutela del diritto al sostegno assistenziale alla stregua degli artt. 2 e 38 Cost. e garanzia del mantenimento dell'equilibrio nella gestione delle risorse finanziarie disponibili - non si è in presenza di due distinte provvidenze, ma dello stesso indennizzo e, pertanto, i due gruppi di destinatari, sia pur identificati in diversi atti normativi, devono essere trattati in modo eguale, anche quanto alla decorrenza del beneficio. ( Precedenti citati: sentenze n. 226 del 2000, n. 27 del 1998 e n. 118 del 1996 ). La menomazione della salute conseguente a trattamenti sanitari, oltre al risarcimento del danno in base alla previsione dell'art. 2043 cod. civ., può determinare il diritto a un equo indennizzo, in forza degli artt. 32 e 2 Cost., qualora il danno, non derivante da fatto illecito, sia conseguenza dell'adempimento di un obbligo legale (come ad esempio la sottoposizione a una vaccinazione obbligatoria), o di un trattamento, pur non obbligatorio, ma promosso dalle autorità sanitarie in vista della sua diffusione capillare nella società anche nell'interesse pubblico (laddove, ad esempio, la menomazione consegua alla sottoposizione a una vaccinazione raccomandata). In ulteriori e differenti ipotesi, la menomazione della salute - non provocata da responsabilità delle autorità sanitarie, né conseguente all'adempimento di obblighi legali o alla spontanea adesione a raccomandazioni di quelle stesse autorità - può comportare il diritto, qualora ne sussistano i presupposti a norma degli artt. 2 e 38, secondo comma, Cost., a misure di natura assistenziale, disposte dal legislatore nell'ambito della propria discrezionalità. In tali casi, le scelte discrezionali che il legislatore può compiere - nell'esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della qualità, della misura, della gradualità e dei modi di erogazione delle provvidenze da adottare, in relazione a tutti gli elementi di natura costituzionale in gioco, compresi quelli finanziari - non devono essere affette da palese arbitrarietà o irrazionalità, e in particolare non devono comportare una lesione, oltre che del nucleo minimo della garanzia, anche della parità di trattamento tra i destinatari. ( Precedenti citati: sentenze n. 268 del 2017, n. 293 del 2011, n. 342 del 2006, n. 226 del 2000 e n. 118 del 1996 ).

    Art. 21-ter Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 22 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 2019 al 22 settembre 2022. 24 parole tolte, 26 parole aggiunte.

… 1965, e' riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla tolto: data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aggiunto: medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965. L'indennizzo di cui al comma 1 e' riconosciuto, a decorrere dalla tolto: data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aggiunto: medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965, anche ai soggetti che, ancorche' nati al di fuori del periodo ivi previsto, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2016-06-24;113~art21ter · fonte del testo

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