Art. 21 — Misure per il monitoraggio e la programmazione delle politiche e delle riforme attuative del PNRR in materia di disabilità

Al fine di assicurare il monitoraggio delle riforme del PNRR, in attuazione dell'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, agli esperti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 3 marzo 2009, n. 18, e' riconosciuta un'indennita' nel limite di spesa complessivo di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. ((2-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'INPS fornisce altresi' all'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le indicazioni della medesima Autorita' o del medesimo Dipartimento, rappresentazioni in forma aggregata dei dati e delle informazioni presenti nel sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), al fine di agevolare il monitoraggio e la programmazione degli interventi e delle politiche in materia di disabilita', di supportare l'attuazione delle riforme e degli investimenti in materia di disabilita' previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio";
  • b)dopo il comma 11 e' inserito il seguente: "11-bis. Dei dati e delle informazioni di cui al comma 7 e delle informazioni integrate ai sensi del comma 10 e' fornita rappresentazione in forma aggregata all'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 4, terzo periodo"))

Testo vigente dal 22 aprile 2023

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Che cosa è cambiato dal 22 aprile 2023

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2023 al 22 aprile 2023. 8 parole tolte, 209 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'Al fine di assicurare il monitoraggio delle riforme del PNRR, in attuazione dell'articolo 4-bis, … luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. aggiunto: 2-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'INPS fornisce altresi' all'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le indicazioni della medesima Autorita' o del medesimo Dipartimento, rappresentazioni in forma aggregata dei dati e delle informazioni presenti nel sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), al fine di agevolare il monitoraggio e la programmazione degli interventi e delle politiche in materia di disabilita', di supportare l'attuazione delle riforme e degli investimenti in materia di disabilita' previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio";

aggiunto: b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: "11-bis. Dei dati e delle informazioni di cui al comma 7 e delle informazioni integrate ai sensi del comma 10 e' fornita rappresentazione in forma aggregata all'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 4, terzo periodo"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13~art21 · fonte del testo

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