Art. 23-ter — Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160
All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965";
- b)al comma 2, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965". Gli indennizzi riconosciuti in attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono corrisposti in due quote annuali di pari importo. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, la spesa prevista e' valutata in 8 milioni di euro per l'anno 2022, in 10 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013 n. 147. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
Testo vigente dal 22 settembre 2022
