Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Obbligo di presentare le dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP esclusivamente in via telematica (articolo 1, commi 218 e 219, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

[2]1. Le persone fisiche nonche' le societa' o le associazioni di cui all'articolo 57, presentano all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di imposta regionale sulle attivita' produttive esclusivamente in via telematica secondo i termini e le modalita' stabiliti dal presente capo e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Sono esonerati dall'obbligo di invio telematico di cui al presente comma i contribuenti che non hanno la possibilita' di utilizzare il modello 730 perche' privi di datore di lavoro o non titolari di pensione. 2. Le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate mediante spedizione effettuata dall'estero, entro il termine previsto per la trasmissione telematica di cui al comma 1, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 52, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, della scelta della destinazione del 5 per mille prevista dall'articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e della scelta della destinazione del 2 per mille prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono presentare, entro il termine di cui al citato comma 1, apposito modello, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ovvero la certificazione di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per il tramite di un ufficio della societa' Poste italiane Spa ovvero avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art64 · fonte del testo

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