Al fine di adeguare le esistenti infrastrutture aeroportuali alle crescenti esigenze del traffico derivanti dall'impiego dei nuovi tipi di aeromobili giganti, la Societa' per azioni esercizi aeroportuali (SEA) di Milano, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedera', oltre che alla esecuzione delle opere previste nella legge 2 aprile 1968, n. 515, per l'aeroporto della Malpensa, anche all'ampliamento di detto aeroporto nella zona sud-ovest, alla realizzazione dei vari collegamenti stradali alla rete viaria esterna ed all'esistente aeroporto, all'ampliamento delle infrastrutture di volo ed alle altre sistemazioni occorrenti, in conformita' al piano regolatore aeroportuale approvato dal Consiglio superiore dell'aviazione civile e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. 1 I terreni demaniali compresi nella suddetta zona di ampliamento verranno dati in concessione alla SEA per la durata della convenzione stipulata tra lo Stato e la stessa Societa' e alle condizioni stabilite nella convenzione medesima stipulata in applicazione della legge 18 aprile 1962, n. 194. I terreni di proprieta' privata, ricadenti nella suddetta zona di ampliamento, saranno acquisiti alla SEA e dati in disponibilita' gratuita allo Stato fino a quando essi verranno adibiti ad uso aeroportuale e rientreranno nella concessione in uso alla Societa' stessa. Con atto aggiuntivo alla citata convenzione esistente tra lo Stato e la SEA, da stipularsi tra l'Amministrazione e la SEA medesima, saranno precisate le opere da eseguire e le modalita' di attuazione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 aprile 1978, n.158

1

La L. 27 aprile 1978, n.158 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di cinque anni previsto dall'articolo 1, primo comma, nonche' dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 8 maggio 1971, n. 420, entro il quale dovevano essere ultimate le opere da eseguirsi nell'aeroporto della Malpensa indicate all'articolo 1 della medesima legge 8 maggio 1971, n. 420, e' elevato a dieci anni".

Testo vigente dal 25 maggio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 maggio 1978

Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1971 al 25 maggio 1978.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 aprile 1978, n.158

    La L. 27 aprile 1978, n.158 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di cinque anni previsto dall'articolo 1, primo comma, nonche' dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 8 maggio 1971, n. 420, entro il quale dovevano essere ultimate le opere da eseguirsi nell'aeroporto della Malpensa indicate all'articolo 1 della medesima legge 8 maggio 1971, n. 420, e' elevato a dieci anni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-05-08;420~art1 · fonte del testo

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